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Divieto trasferta tifosi Napoli, oggi la sentenza del TAR del Lazio

Oggi il TAR del Lazio si pronuncerà in merito al ricorso presentato dai tifosi del Napoli circa la decisione del Viminale riguardante il divieto di trasferta fino a fine stagione dopo gli scontri di gennaio con i tifosi della Lazio.

 

 

 

LA POSIZIONE DELL’AVVOCATO PISANI

 

Il tribunale è stato interpellato dall’avv. Angelo Pisani, sostenitore della inammissibilità tecnica del divieto.

Di seguito la sua richiesta al Collegio:

“Illustrissimo Collegio: se lo Stato può identificare i colpevoli, ma sceglie di punire gli innocenti, allora la misura non protegge l’ordine pubblico: punisce la libertà. E questo, in una democrazia, non può diventare normale.”

Ooggi non difendo “una curva”. Difendo persone. Difendo padri che hanno risparmiato per un biglietto, ragazzi che vivono lo stadio come un rito di famiglia, tifosi tesserati e identificabili, che hanno sempre viaggiato rispettando regole, controlli, tornelli e procedure. E soprattutto difendo un principio semplice, prima ancora che giuridico: in uno Stato di diritto risponde chi sbaglia, non chi appartiene.

1) Qui non c’è prevenzione: c’è una pena collettiva mascherata Il decreto impugnato viene formalmente presentato come misura preventiva ex art. 7-bis.1 L. 401/1989 (“pericolo di turbativa dell’ordine pubblico”). Ma nei fatti produce un effetto punitivo generalizzato, perché:

  • colpisce migliaia di tifosi non coinvolti;
  • si fonda su episodi attribuiti a circa 300 soggetti (peraltro identificati);
  • estende il divieto a tutte le trasferte fino a fine stagione, senza distinguere contesti, rivalità, rischio reale, alternative operative. Questa non è “prevenzione modulata”. È la scorciatoia dell’opzione zero: non gestire il rischio, ma eliminare il diritto. E quando lo Stato, potendo colpire i responsabili, sceglie invece di colpire indistintamente gli innocenti, non sta “proteggendo”: sta rinunciando.

2) La sproporzione grida da sola. I numeri qui sono un argomento morale prima che statistico:

  •  stadi con decine di migliaia di spettatori;
  • episodi imputati a circa 300;
  • misura che punisce tutti. È come chiudere una città perché un quartiere ha avuto disordini. È come sospendere un diritto perché qualcuno lo ha tradito. Ma il diritto non si sospende per comodità. Si protegge colpendo i singoli responsabili, usando strumenti già esistenti: DASPO, controlli nominativi, filtri, scorte, percorsi dedicati, limitazioni mirate. Qui, invece, si sceglie la via più invasiva per chi non ha colpa: la sanzione di gruppo.

3) I fatti sono fuori dallo stadio, i destinatari sono nello stadio: è illogico Il decreto richiama episodi avvenuti fuori dall’impianto, lungo l’autostrada. Eppure si punisce la fruizione dentro l’impianto, chiudendo settori ospiti e vietando titoli. È una torsione logica: si colpisce il luogo regolato (lo stadio, dove ci sono steward, tornelli, controlli) per un fatto avvenuto altrove, dove la gestione è comunque affidata alle autorità. Così si produce un paradosso: si limita ciò che è controllabile e si invoca il rischio su ciò che è già stato controllato tramite identificazioni.

 4) Difetto di istruttoria e motivazione: nessun giudizio “partita per partita” La norma pretende un “pericolo” concreto, non una formula astratta. E richiede che gli incontri siano individuati in relazione al rischio, non selezionati con una clausola “fino a fine stagione”. Ma qui manca ciò che giustifica una misura così ampia:

  • nessuna valutazione specifica sugli indici di rischio;
  •  nessuna motivazione “rafforzata” proporzionata al sacrificio imposto;
  • nessuna spiegazione del perché Genoa-Napoli (storicamente priva di ostilità e con settore ospiti di capienza gestibile) debba essere trattata come una partita ad altissimo rischio;
  • nessuna comparazione con misure meno invasive. Senza questa istruttoria, il decreto non è “preventivo”: è generalizzante. E quando l’amministrazione generalizza, inevitabilmente commette ingiustizia.

5) Qui non si sta giudicando una tifoseria: si stanno comprimendo libertà costituzionali. Con la misura impugnata si comprimono diritti che la Costituzione protegge:

  • art. 3 (eguaglianza): non si può subire un trattamento deteriore “per appartenenza”;
  • art. 16 (circolazione): la limitazione non può diventare una punizione indistinta e permanente di fatto;
  • art. 17–18 (riunione/associazione): lo stadio è luogo di aggregazione sociale;
  • art. 27 (personalità della responsabilità): nessuno può “pagare” per fatti altrui. E c’è anche un profilo umano che il diritto internazionale ricorda: il diritto al riposo e allo svago (art. 24 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo). Non è “capriccio”: è vita sociale, comunità, identità, famiglia. Quando si chiude un settore ospiti, non si colpisce “il tifo”: si colpisce la parte sana della società che chiede solo di partecipare senza violenza.

6) L’ingiustizia concreta: chi paga oggi sono gli innocenti, anche i bambini. Illustrissimo Collegio, la realtà è questa: in tribuna e nel settore ospiti non entrano “i 300” violenti, entrano famiglie, entrano ragazzi, entrano tesserati. E oggi quei tifosi – che non hanno mai lanciato un sasso, mai aggredito nessuno, mai violato una regola – vengono trattati come corresponsabili per il solo fatto di essere tifosi del Napoli. Questa è la ferita più grave: la trasformazione del cittadino corretto in “sospetto” per appartenenza.

Conclusioni in udienza. Per questi motivi, si insiste per l’accoglimento della tutela cautelare e per la sospensione del decreto impugnato, quantomeno nella parte in cui:

  • dispone in modo indiscriminato il divieto fino a fine stagione;
  • non effettua alcuna valutazione concreta e specifica “gara per gara”;
  •  non considera misure alternative meno invasive e più efficaci;
  • finisce per assumere natura sostanzialmente punitiva, in danno di soggetti estranei ai fatti.

Chiediamo una cosa semplice e giusta: che la sicurezza si faccia colpendo i responsabili, non cancellando i diritti degli innocenti. Perché se passa il principio che “per evitare problemi si vieta a tutti”, allora non stiamo più prevenendo: stiamo rinunciando allo Stato di diritto.

Roma, 17 febbraio 2026

Avv. Angelo Pisani Salvio”

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