La Commissione tributaria centrale non ha annullato, né dichiarato estinto, né modificato il debito che il sig. Diego Armando Maradona ha con l’erario italiano. Al contrario, la Commissione ha rigettato la richiesta di intervento adesivo dipendente avanzata dal calciatore Maradona nel giudizio in questione, rispetto al quale lo stesso Maradona era estraneo”. L’Agenzia ha anche precisato che “il debito tributario del sig. Maradona è stato ormai confermato da innumerevoli sentenze della giustizia tributaria, a partire dalla sentenza della Ctp (Commissione tributaria provinciale) di Napoli n. 786/2001, confermata in appello dalla sentenza della Ctr (Commissione tributaria regionale) Campana 1091/2002 e quindi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3231/2005, per arrivare alla sentenza della Ctp di Napoli n. 321/17/2012, con la quale è stato respinto il recente ricorso del sig. Maradona diretto a rimettere in discussione il giudicato già formatosi in riferimento al suo debito con lo Stato italiano”.